(art. 43 cpv. 3 LCStr)
1 Sulle autostrade e sulle semiautostrade è permesso cambiare direzione solo nei punti espressamente designati a tale scopo. È vietato voltare e fare marcia indietro.
2 Lo spartitraffico centrale nelle autostrade non può essere superato nemmeno nei punti destinati al passaggio trasversale.
3 Solo in caso di necessità, il conducente può fermarsi nelle corsie di emergenza e sugli spiazzi appositamente segnalati per veicoli in panne, altrimenti solo nei posti di parcheggio indicati con segnali. Gli occupanti del veicolo non devono accedere alla carreggiata.149
4 Gli utenti delle autostrade e delle semiautostrade hanno la precedenza sui veicoli provenienti dalle strade di accesso. In caso di traffico fortemente rallentato si applica l’articolo 8 capoverso 5.150
5 È vietato sorpassare a destra con manovre di uscita e di rientro. I conducenti possono tuttavia, con la dovuta prudenza, avanzare sulla destra accanto ad altri veicoli:
- a.
- in caso di circolazione in colonna sulla corsia di sinistra o su quella centrale;
- b.
- sui tratti che servono alla preselezione purché, per ogni corsia, siano indicati differenti luoghi di destinazione;
- c.
- se la corsia di sinistra è delimitata da una linea di sicurezza (6.01) o, in presenza di una linea doppia (6.04), da una linea di sicurezza applicata sulla sinistra, fino al termine della demarcazione corrispondente, in particolare sulle corsie d’accelerazione delle entrate;
- d.
- sulle corsie di decelerazione delle uscite.151
6 Sulle autostrade ad almeno tre corsie nello stesso senso, la corsia esterna sinistra può essere utilizzata soltanto da veicoli a motore che sono autorizzati a circolare ad oltre 100 km/h.152
7 I veicoli che sulle autostrade e semiautostrade con almeno due corsie in una direzione circolano a passo d’uomo o sono fermi devono lasciare un corridoio libero per il passaggio dei veicoli della polizia, del servizio sanitario, del servizio antincendio, del servizio doganale e ausiliari tra la corsia di sinistra più esterna e quella situata alla sua destra.153
149Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 nov. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1583).
150 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 2139).
151Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 2139).
152Introdotto dalla cifra I dell’O del 22 dic. 1976 (RU 1976 2810). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2451).
153 Introdotto dalla cifra I dell’O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 2139). La correzione del 9 feb. 2021 concerne soltanto il testo francese (RU 2021 76).