1 È vietato circolare la domenica e i seguenti giorni festivi: Capodanno, Venerdì Santo, Lunedì di Pasqua, Ascensione, Lunedì di Pentecoste, 1° agosto, Natale e il 26 di dicembre, se Natale non cade di lunedì o venerdì. Se in un Cantone, o in una parte di esso, una di queste feste non è osservata, il divieto di circolare non è applicabile.
2 È vietato circolare la notte dalle ore 22.00 alle 05.00.
3 Sono assoggettati al divieto di circolare la notte e la domenica:
a.
gli autoveicoli pesanti (art. 10 cpv. 2 OETV388);
b.
i trattori industriali e gli autoveicoli di lavoro;
c.
gli autoarticolati con un peso autorizzato del convoglio (art. 7 cpv. 6 OETV) superiore a 5 t;
d.
i veicoli che trainano un rimorchio con un peso totale autorizzato (art. 7 cpv. 4 OETV) superiore a 3,5 t.
387 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4569).