Ordinanza del DATEC
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Art. 10a Restrizioni per il pilotaggio di determinati aeromobili negli aeroporti nazionali 8
Negli aeroporti di Ginevra e Zurigo è vietato il pilotaggio di autogiri e velivoli a propulsione elettrica dotati di comandi aerodinamici. 8 Introdotto dal n. I dell’O del DATEC del 24 giu. 2015, in vigore dal 15 lug. 2015 (RU 2015 2177). |