Ordinanza del DATEC
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Art. 21 Segnalazione di posizione
1 Al momento del sorvolo di ogni punto di riporto dichiarato obbligatorio nella Pubblicazione di informazioni aeronautiche17 devono essere spontaneamente trasmesse al competente organo di controllo del traffico aereo le pertinenti informazioni richieste, sempre che tale organo non abbia espressamente ordinato il contrario. 2 Ove i punti di riporto non siano specificati, i singoli riporti vengono trasmessi conformemente alle istruzioni del competente organo di controllo del traffico aereo. 17 La Pubblicazione di informazioni aeronautiche può essere richiesta, a pagamento, a Skyguide (aipversand@skyguide.ch) e consultata gratuitamente presso l’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC), 3003 Berna. |