Ordinanza del DATEC
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Art. 27 Voli a vista notturni
1 Se il volo a vista notturno si allontana dalle vicinanze di un aerodromo, deve essere presentato un piano di volo conformemente alla norma SERA.4001. Fanno eccezione i voli notturni conformemente all’articolo 4 capoverso 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 negli spazi aerei delle classi E e G. 2 I voli a vista notturni possono essere effettuati soltanto in partenza e a destinazione di aerodromi equipaggiati e autorizzati a tale scopo. In casi particolari e alle condizioni di cui ai capoversi 3 e 4, l’UFAC può autorizzare deroghe a tale restrizione. La restrizione non si applica alle operazioni di ricerca, salvataggio e polizia, ai voli di istruzione e trasporto urgente con elicotteri, nonché alle ascensioni in pallone. 3 Durante i voli notturni a vista devono essere rispettati i seguenti valori minimi:
4 Nel caso di aerodromi privi di un organo di controllo del traffico aereo attivo, è ammessa la deroga ai valori minimi secondo il capoverso 3 previa autorizzazione del capo dell’aerodromo, se l’aerodromo e l’aeromobile permangono in contatto visivo. I valori minimi secondo la norma SERA.5001 devono tuttavia essere in ogni caso rispettati.31 5 Per i voli in elicottero sono ammesse deroghe ai valori minimi secondo i capoversi 3 e 4 in casi speciali, per esempio per voli del servizio medico, operazioni di ricerca e di salvataggio e voli per operazioni antincendio.32 6 Durante i voli a vista notturni l’aeromobile deve stabilire e mantenere una comunicazione sul canale radio appropriato del servizio di controllo del traffico aereo, se disponibile. 7 Voli speciali in base alle regole del volo a vista nelle zone di controllo sono possibili conformemente alla norma SERA.5010 e in deroga al capoverso 3.33 29 Nuovo testo giusta n. I dell’O del DATEC del 13 set. 2017, in vigore 12 ott. 2017 (RU 2017 5067). 30 Introdotta dal n. I dell’O del DATEC del 13 set. 2017, in vigore 12 ott. 2017 (RU 2017 5067). 31 Nuovo testo giusta n. I dell’O del DATEC del 13 set. 2017, in vigore 12 ott. 2017 (RU 2017 5067). 32 Nuovo testo giusta n. I dell’O del DATEC del 13 set. 2017, in vigore 12 ott. 2017 (RU 2017 5067). 33 Nuovo testo giusta n. I dell’O del DATEC del 13 set. 2017, in vigore 12 ott. 2017 (RU 2017 5067). |