Ordinanza del DATEC
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Art. 29 Obbligo di recare a bordo e di utilizzare 34
1 Gli aeromobili motorizzati devono recare a bordo e utilizzare per i voli a vista un transponder in modo S almeno di livello 2, dotato del codice SI e in grado di trasmettere i dati di base della sorveglianza di tipo elementare (Elementary Surveillance):
2 Un transponder secondo il capoverso 1 deve inoltre essere recato a bordo e utilizzato durante:
3 Inoltre, nelle zone di utilizzazione obbligatoria del transponder definite dall’UFAC sulla base del regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012, la presenza a bordo e l’utilizzo di un transponder in modo S che risponda ai requisiti elencati al capoverso 1 sono obbligatori. 4 Se a bordo vi è un transponder, questo deve essere utilizzato anche durante i voli per i quali non vi è l’obbligo di utilizzo secondo i capoversi 1–3 (SERA.13001 lettera a). Ciò si applica anche agli aeromobili non motorizzati, a condizione che vi sia un’alimentazione di energia elettrica sufficiente (SERA.13001 lettera c). 5 Il competente organo di controllo del traffico aereo può impartire un’istruzione che, contrariamente a quanto stabilito ai capoversi 1 e 4, esiga lo spegnimento del transponder. 34 Nuovo testo giusta n. I dell’O del DATEC del 13 set. 2017, in vigore 12 ott. 2017 (RU 2017 5067). 35 Nuovo testo giusta n. I dell’O del DATEC del 10 ott. 2018, in vigore 1° gen. 2019 (RU 2018 3847). |