Ordinanza del DATEC
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Art. 3 Casi particolari
1 La presente ordinanza non si applica agli aeromobili dell’aviazione militare; a questi ultimi si applicano le prescrizioni emanate dal Comando delle Forze aeree d’intesa con l’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC) sulla base dell’articolo 107 della legge federale del 21 dicembre 19484 sulla navigazione aerea. 2 A eccezione dell’articolo 9, la presente ordinanza non si applica ai lanci con paracadute, ai cervi volanti, ai paracadute ascensionali, ai palloni frenati e agli aeromobili senza occupanti; a essi si applica l’ordinanza del DATEC del 24 novembre 19945 sulle categorie speciali di aeromobili.6 3 Agli alianti da pendio e agli alianti da pendio con propulsore elettrico si applicano le norme di circolazione per gli alianti, sempre che l’ordinanza del 24 novembre 1994 sulle categorie speciali di aeromobili non stabilisca altrimenti. 4 Ai motoalianti con il motore in marcia si applicano le norme di circolazione per gli aeromobili, a quelli con motore fermo le norme di circolazione per gli alianti. 6 La correzione dell’11 mar. 2021 concerne soltanto il testo francese (RU 2021 143). |