Ordinanza
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Art. 158 Noleggio
1 I natanti per la condotta dei quali è necessario una licenza di condurre possono essere dati in noleggio soltanto a persone che possono esibire al noleggiatore la loro licenza di condurre. 2 I natanti per la condotta dei quali non occorre una licenza di condurre possono essere dati in noleggio soltanto a persone che hanno raggiunto l’età minima seguente:
3 È vietato dare in noleggio natanti alle persone per le quali si possa presumere che manchino della necessaria esperienza oppure della capacità a condurre in modo sicuro. 430Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219). |
