Ordinanza
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Art. 159 Doveri del noleggiatore
1 Il noleggiatore di natanti è tenuto a segnalare ai clienti le zone dove la navigazione è pericolosa, ammesso che gli stessi possano raggiungere tali zone. Egli deve pure richiamare l’attenzione dei clienti sulle particolarità locali, sulle condizioni di navigazione, sulle prescrizioni e su tutte le altre circostanze, nella misura in cui le stesse siano importanti per i clienti. 2 Il noleggiatore deve equipaggiare ogni natante dato in noleggio conformemente alle prescrizioni. I natanti dovranno inoltre essere dotati dei fanali prescritti, a meno che sia stato convenuto di noleggiarli soltanto durante le ore diurne. Il numero di persone ammesso deve essere iscritto sul natante in modo ben visibile. |
