Ordinanza
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Art. 160 Generalità
1 Per quanto non di competenza della Confederazione, gli impianti destinati alla navigazione possono essere costruiti soltanto con il consenso del Cantone sul territorio del quale essi si trovano. 2 Detti impianti devono essere costruiti, equipaggiati e mantenuti in maniera da poter soddisfare le esigenze della presente ordinanza e garantire la sicurezza della navigazione. 3 La segnalazione dei posti di ormeggio mediante boe o altri oggetti analoghi non deve dare adito a confusioni con quella della via navigabile. |
