Ordinanza
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Art. 162 Diritti speciali 431
1 I natanti delle autorità, quelli di istituti scientifici e quelli dei servizi di salvataggio sono esonerati dall’osservanza delle disposizioni degli articoli 36 e 37 (segnali della via navigabile), 53 (navigazione nelle zone rivierasche) e 70 (stazionamento), nella misura in cui ciò sia assolutamente richiesto dall’adempimento dei loro compiti. Quando svolgono servizi di sorveglianza, i natanti della polizia e dell’Amministrazione delle dogane sono inoltre esonerati dall’osservanza delle disposizioni concernenti i fanali di bordo, nella misura in cui non risulti pregiudicata la sicurezza della navigazione. 2 Per i natanti di cui al capoverso 1, l’autorità competente può autorizzare deroghe a determinate disposizioni di costruzione, qualora l’utilizzazione specifica dei medesimi l’esiga. 431Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219). |
