Ordinanza
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Art. 164 Controllo da parte dell’Amministrazione federale delle dogane 441
1 I Cantoni e le autorità federali competenti per il rilascio delle licenze di navigazione notificano alla Direzione generale delle dogane i natanti ammessi per la prima volta. 2 La Direzione generale delle dogane è autorizzata a verificare se gli annunci trasmessi sono esatti e completi. 441Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219). |
