Ordinanza
|
Art. 18b Collocazione dei fanali 53
1 I fanali prescritti devono essere collocati in modo da essere ben visibili e non abbagliare il conduttore. Salvo disposizione contraria, devono emettere una luce uniforme e continua. 2 In linea di principio i fanali d’albero e i fanali visibili per tutto l’orizzonte devono essere disposti lungo l’asse del natante. 3 La distanza del fanale d’albero dal punto d’intersezione della linea dei fanali laterali con l’asse del natante deve essere di almeno 1,0 m. 4 I fanali d’albero tricolori devono essere collocati sulla punta dell’albero o nelle sue vicinanze. 5 I fanali laterali devono essere collocati alla stessa altezza rispetto alla linea di galleggiamento. 6 I fanali laterali combinati devono essere collocati nella parte anteriore e in linea di massima lungo l’asse del natante.54 7 Sui natanti motorizzati con lunghezza dello scafo inferiore a 12 m il fanale d’albero o il fanale visibile per tutto l’orizzonte può essere collocato lateralmente all’asse del natante, qualora non sia possibile collocarlo lungo lo stesso. In questo caso un fanale laterale combinato deve essere collocato lungo l’asse del natante o il più vicino possibile all’asse lungo il quale è montato il fanale d’albero o il fanale visibile per tutto l’orizzonte, collocato lateralmente.55 8 Tranne che sulle imbarcazioni sportive e da diporto, il fanale di poppa deve essere collocato lungo l’asse del natante. 9 Sulle imbarcazioni sportive e da diporto il fanale di poppa deve essere collocato il più possibile a poppa. 53 Introdotto dal n. I dell’O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 20154351). 54 La correzione del 18 feb. 2020 concerne soltanto il testo francese (RU 2020 499). 55 La correzione del 15 mar. 2016 concerne soltanto il testo francese (RU 2016 919). |