Ordinanza
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Art. 66 Priorità dei battelli con precedenza 149
I battelli con precedenza godono sempre di precedenza, e ciò in deroga agli articoli 63 capoversi 3 e 5 nonché 64 capoverso 1. 149Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 20154351). |