Ordinanza
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Art. 74 Trasporto di persone con battelli per il trasporto di merci
1 Il trasporto di persone mediante battelli destinati al trasporto di merci è soggetto ad autorizzazione dell’autorità competente. 2 L’autorizzazione può essere accordata soltanto qualora:
154Introdotta dal n. I dell’O dell’11 set. 1991 (RU 1992 219). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275). |