Ordinanza
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Art. 88 Esame pratico per lʼottenimento della licenza di condurre 205
1 L’esame pratico ha lo scopo di stabilire se il candidato è capace di condurre un natante in modo sicuro, conformemente alle regole della circolazione e in circostanze particolari.206 2 L’esame pratico si svolge su un natante della categoria per la quale il candidato vuole ottenere la licenza. 3 L’esame pratico della categoria D può essere sostenuto soltanto se il vento raggiunge almeno la forza 2 sulla scala di Beaufort.207 4 L’esame pratico può essere sostenuto soltanto quando quello teorico è stato superato.208 205 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 gen. 2014, in vigore dal 15 feb. 2014 (RU 2014261). 206 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 20154351). 207Introdotto dal n. I dell’O dell’11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219). 208Introdotto dal n. I dell’O dell’11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219). |
