Ordinanza
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Art. 88a Ottenimento del brevetto radar ufficiale e dell’autorizzazione ufficiale per la navigazione a mezzo radar 209
1 Chi intende ottenere il brevetto radar ufficiale o l’autorizzazione ufficiale per la navigazione a mezzo radar deve dimostrare le proprie attitudini sostenendo un esame teorico e un esame pratico. L’esame pratico può essere sostenuto soltanto dopo aver superato quello teorico.210 2 È ammesso all’esame per l’ottenimento del brevetto radar ufficiale soltanto chi ha assolto il relativo corso di formazione. I corsi di formazione e gli esami per l’ottenimento del brevetto radar ufficiale sono condotti da organizzazioni riconosciute dall’UFT. L’UFT emana una direttiva che definisce i requisiti per l’organizzazione e i contenuti della formazione e dell’esame. 3 È ammesso all’esame per l’ottenimento dell’autorizzazione ufficiale per la navigazione a mezzo radar soltanto chi ha assolto il relativo corso di formazione. Il corso di formazione deve essere assolto presso un’impresa idonea e sotto la direzione di un istruttore titolare di un brevetto radar ufficiale. L’esame è condotto dall’istruttore dell’impresa. 4 Sugli esami deve essere redatto un rapporto da presentare all’autorità competente per il rilascio dei brevetti radar o delle autorizzazioni per la navigazione a mezzo radar. Il brevetto radar ufficiale e l’autorizzazione ufficiale per la navigazione a mezzo radar sono rilasciati tramite iscrizione nella licenza di condurre. 209 Introdotto dal n. I dell’O del 15 gen. 2014, in vigore dal 15 feb. 2014 (RU 2014261). 210 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 20154351). |
