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Art. 11 Esami
1 Gli esami di conduttore militari sono eseguiti da periti d’esame militari.18 2 Per gli esami è applicabile il regolamento per gli esami civili. Nell’esame sono integrate questioni tecniche particolari concernenti i natanti militari. 18 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 gen. 2016, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2016 393). |