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Art. 14a Idoneità a condurre del conduttore di natanti 36
1 La persona che conduce un natante militare risponde della propria idoneità a condurre. La persona interessata è tenuta a comunicare al proprio superiore le ragioni che la rendono parzialmente o totalmente inabile a condurre. L’inidoneità a condurre è considerata in ogni caso provata se il conduttore contravviene alle prescrizioni dell’articolo 14b. 2 I superiori sorvegliano l’idoneità a condurre del conduttore di natanti. 3 Per quanto concerne l’idoneità a condurre, il personale militare e gli insegnanti specialisti che conducono natanti militari durante la loro attività professionale sottostanno alle disposizioni della legislazione sulla navigazione civile. L’articolo 14bnon è applicabile. 36 Introdotto dal n. I dell’O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 304). |