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Art. 25
1 Il comandante di truppa responsabile provvede a notificare gli incidenti della navigazione e i casi di danno. 2 Il Centro danni DDPS è competente per la liquidazione dei danni e per la decisione di prima istanza in merito al regresso e alla partecipazione alle spese per i danni. Per il resto sono applicabili per analogia gli articoli 80, 81, 83, 85 e 87 dell’OCSM48.49 49 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 304). |