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Art. 8 Fanali di bordo 17
1 I natanti militari portano fanali per la navigazione, fanali d’ingombro e fanali a luce intermittente o, come minimo, un fanale chiaro visibile per tutto l’orizzonte. I fanali non devono essere fissati in maniera permanente.18 2 Il capoverso 1 è applicabile anche alle chiatte da traghetto, alle parti di ponti semoventi e agli oggetti galleggianti analoghi. 17 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 13 gen. 2016, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2016 393). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. 18 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 gen. 2016, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2016 393). |