Ordinanza del DFGP
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Art. 1 Compiti dell’organo consultivo
1 Nell’ambito dei suoi compiti legali, l’organo consultivo può formulare raccomandazioni per la promozione della collaborazione tra la Confederazione e i Cantoni. 2 Si occupa in particolare della strategia in materia di sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (SCPT) nonché di progetti di acquisto e progetti legislativi in questo settore. |