Ordinanza del DFGP
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Art. 8 Organizzazione
1 Il comitato si riunisce ogni tre mesi a Berna. Se necessario, il procuratore generale della Confederazione può convocare altre sedute. 2 Il procuratore generale della Confederazione invia le convocazioni alle sedute. Le sedute ordinarie sono fissate in un piano annuale. 3 Il Ministero pubblico della Confederazione dirige la segreteria e tiene il verbale. Invia le convocazioni e i punti all’ordine del giorno con un anticipo di almeno dieci giorni lavorativi in caso di sedute ordinarie e di almeno cinque giorni lavorativi in caso di sedute straordinarie. 4 I membri del comitato possono chiedere di iscrivere altri punti all’ordine del giorno fino a cinque giorni lavorativi prima della seduta e proporre di tenere altre sedute. |