Ordinanza dell’USTRA
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Art. 28 Riconoscimento provvisorio quale laboratorio
1 Inizialmente il riconoscimento quale laboratorio è rilasciato a titolo provvisorio. 2 L’USTRA rilascia il riconoscimento provvisorio per la durata di un anno se la domanda soddisfa le condizioni formali e il laboratorio ha superato una prova di attitudine. 3 L’USTRA può revocare il riconoscimento provvisorio se il laboratorio non soddisfa più le condizioni richieste. |