Ordinanza dell’USTRA
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Art. 26
1 L’esecuzione dell’accertamento etilometrico24, il prelievo delle urine, gli accertamenti dell’autorità di controllo, il riconoscimento dei risultati delle misurazioni etilometrica e l’ordine di prelievo del sangue e delle urine o la conferma di tale ordine (art. 13 cpv. 3 OCCS) devono essere accertati in un rapporto secondo l’allegato 2. 1bis Nel caso di accertamento con etilometro probatorio, si deve assicurare che la misurazione venga attribuita alla persona controllata.25 2 Se la persona controllata dichiara di aver consumato alcol dopo l’evento (consumo di alcol tra l’evento e il prelievo di sangue), bisogna interrogarla in merito al tipo di bevanda, alla quantità e al momento del consumo. Eventuali prove devono essere raccolte. 3 Il rapporto dell’esame medico conformemente all’articolo 15 capoverso 1 OCCS si basa sull’allegato 3. 24 Nuova espressione giusta il n. I dell’O dell’USTRA del 30 lug. 2015, in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2015 2591). 25 Introdotto dal n. I dell’O dell’USTRA del 30 lug. 2015, in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2015 2591). |