Ordinanza
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Art. 5
1 I membri del consiglio d’amministrazione o del comitato direttivo delle centrali designati dal Consiglio federale a rappresentare i debitori ipotecari stanno in carica quattro anni. 2 ...5 5 Abrogato dall’all. n. 1dell’O del 23 nov. 2022, con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2022804). |