Ordinanza dell’UFCOM
|
Art. 7 Cessione di impianti di telecomunicazione
1 Gli impianti di telecomunicazione elencati nell’articolo 25 capoverso 1 lettera a OIT possono essere ceduti solo ad autorità militari, a organismi addetti alla protezione civile o ad altri organismi operanti in situazioni straordinarie. La cessione va effettuata dietro ricevuta. 2 I trasmettitori per radioamatori disponibili in commercio, nuovi o usati, possono essere ceduti unicamente:
3 La ricevuta deve recare il numero, il marchio e il tipo degli impianti di radiocomunicazione ceduti, l’indirizzo e la firma della persona a cui sono stati ceduti, nonché, eventualmente, l'indicativo di chiamata riportato sulla fattura presentata. La ricevuta non dev’essere firmata se la consegna degli impianti avviene per posta.11 4 Chiunque cede un impianto di radiocomunicazione conformemente al capoverso 2 lettera a deve conservare la ricevuta per due anni. 5 Chiunque cede impianti conformemente agli articoli 6 capoverso 2 e 25 capoverso 1 lettera a OIT deve conservare per cinque anni le pezze giustificative della messa a disposizione sul mercato, in particolare il bollettino di consegna e la fattura. 8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’UFCOM del 5 lug. 2021, in vigore dal 1° set. 2021 (RU 2021 475). 10 RS 784.106 11 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’UFCOM del 5 lug. 2021, in vigore dal 1° set. 2021 (RU 2021 475). |