Ordinanza dell’UFCOM
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Art. 5 Autorizzazione per la messa a disposizione sul mercato di impianti di radiocomunicazione destinati a essere impiegati dalle autorità per garantire la sicurezza pubblica 6
1 Per ottenere un’autorizzazione di mettere a disposizione sul mercato impianti di radiocomunicazione destinati a essere impiegati dalle autorità per garantire la sicurezza pubblica (art. 27 OIT), il richiedente deve disporre di un dirigente tecnico ai sensi dell’articolo 32 capoverso 2 dell’ordinanza del 18 novembre 20207 sull’utilizzazione dello spettro delle radiofrequenze (OUS). 2 L’articolo 32 capoverso 3 OUS si applica per analogia. 6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’UFCOM del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5277). |