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Ordinanza concernente l’obbligo di prestare servizio militare (OOPSM)
del 22 novembre 2017 (Stato 1° gennaio 2021)
Art. 8Conservazione e perdita
(art. 6a LM)
1 Il libretto di servizio può essere utilizzato soltanto per scopi di servizio. La sua consultazione o la comunicazione di dati ivi contenuti sono parimenti autorizzate soltanto per scopi di servizio.
2 Il libretto di servizio è conservato dalla persona soggetta all’obbligo di prestare servizio militare fino al proscioglimento dall’obbligo di prestare servizio militare.
3 Le persone soggette all’obbligo di notificazione in congedo all’estero depositano il libretto di servizio presso il comandante di circondario per la durata del loro soggiorno all’estero.
4 La perdita del libretto di servizio deve essere annunciata immediatamente al comandante di circondario per il rilascio di un duplicato.