Ordinanza
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Art. 23 Procedura
(art. 16 cpv. 2 LM) 1 L’autorità di decisione (art. 99) sente personalmente il richiedente in un’udienza a porte chiuse; può chiedere informazioni, documenti e rapporti supplementari. 2 Il richiedente deve comparire davanti all’autorità di decisione. Può farsi accompagnare da una persona di fiducia; questa non può però intervenire al posto del richiedente. 3 L’autorità di decisone notifica verbalmente e per scritto la decisione con una breve motivazione. 4 Il richiedente può presentare ricorso contro la decisione al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) entro 30 giorni dalla notifica scritta. 5 Le procedure di approvazione e di ricorso dinnanzi al DDPS sono gratuite. Non sono versate ripetibili. |
