Art. 27 Ecclesiastici
(art. 18 cpv. 1 lett. b LM) Sono considerati ecclesiastici: - a.
- i teologi protestanti o di una Chiesa evangelica libera, ordinati o consacrati, che svolgono un ministero ecclesiastico riconosciuto dalla Federazione delle Chiese protestanti della Svizzera, da una delle Chiese aderenti a quest’ultima o da una delle Chiese aderenti alla Federazione evangelica delle Chiese e Comunità libere in Svizzera; sono eccettuati gli ecclesiastici che insegnano;
- b.
- le persone appartenenti alla Chiesa cattolica romana o alla Chiesa cattolica cristiana che:
- 1.
- hanno ricevuto l’ordinazione diaconale e hanno assunto un ministero ecclesiale riconosciuto da una diocesi cattolica romana o dalla Chiesa cattolica cristiana; sono eccettuati i teologi che studiano o insegnano al di fuori del mandato ecclesiale, oppure
- 2.
- hanno professato i primi voti temporali o i voti perpetui e sono attivi in una comunità religiosa;
- c.
- le persone appartenenti a una comunità religiosa cristiana o a una congregazione cristiana con vita e regole comuni, non appena abbiano professato i primi voti temporali o la promessa e siano attivi a favore della comunità;
- d.
- le persone appartenenti a una comunità religiosa o a una corporazione religiosa stabilmente organizzata, sempre che:
- 1.
- abbiano ricevuto dalla loro comunità o corporazione religiosa un mandato spirituale, abbiano almeno 25 anni, abbiano ricevuto una pertinente formazione spirituale di almeno tre anni e la comunità religiosa o la corporazione conti almeno 2000 membri in Svizzera; un ulteriore operatore spirituale può essere esentato dal servizio per ogni 800 ulteriori aderenti, oppure
- 2.
- vivano in una comunità con vita e regole comuni, abbiano pronunciato un voto o una promessa e siano attivi per la comunità o per la corporazione.
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