Ordinanza
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Art. 30 Servizi postali, imprese di trasporto e amministrazione
(art. 18 cpv. 1 lett. h LM) 1 In situazioni straordinarie sono indispensabili alla Rete integrata Svizzera per la sicurezza:
2 Il DDPS designa le persone di cui al capoverso 1 d’intesa con il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni, il Dipartimento federale dell’interno e La Posta Svizzera. 28 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 ott. 2019, in vigore dal 1° dic. 2019 (RU 2019 3233). 29 RS 742.101 |