Art. 6 Totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione
(art. 6 cpv. 2, 42 LM) Le persone attribuite o assegnate prestano in qualità di: - a.10
- futuri ufficiali specialisti dell’assistenza spirituale dell’esercito, del Servizio psicopedagogico dell’esercito o del Servizio sociale dell’esercito: un’istruzione militare di base minima di 19 giorni e successivamente servizio d’istruzione conformemente all’articolo 47 capoverso 4;
- b.
- medici o psicologi: un’istruzione militare di base minima di due giorni e successivamente i seguenti servizi d’istruzione di 180 giorni al massimo:
- 1.
- 90 giorni di servizio d’istruzione senza interruzioni,
- 2.
- 90 giorni di servizio d’istruzione;
- c.
- persone di cui all’articolo 4 capoverso 1 lettera c:
- 1.
- un’istruzione militare di base minima di due giorni e successivamente 126 giorni di servizio d’istruzione come soldato o 240 giorni di servizio d’istruzione come ufficiale specialista,
- 2.
- se hanno adempiuto l’obbligo di prestare servizio militare: servizi d’istruzione delle formazioni per un massimo di 38 giorni annui;
- d.
- persone di cui all’articolo 4 capoverso 1 lettera d numero 1: 245 giorni di servizio d’istruzione, in qualità di militari in ferma continuata 280 giorni di servizio d’istruzione; sono compresi il reclutamento, un servizio d’istruzione di base di complessivi 124 giorni e i rimanenti servizi d’istruzione senza interruzioni o in corsi di ripetizione annuali.
10 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 ott. 2019, in vigore dal 1° dic. 2019 (RU 2019 3233).
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