Ordinanza
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Art. 117 Assolvimento della scuola reclute, limiti d’età dell’obbligo di prestare servizio militare e chiamata in servizio nell’anno del proscioglimento
(art. 13 cpv. 1 lett. a e cpv. 2, 49 LM) 1 I reclutati della classe 1992 attribuiti il 31 dicembre 2017 a una funzione di reclutamento dell’esercito assolvono la scuola reclute entro il 31 dicembre 2018. 2 I militari di truppa e i sottufficiali che il 31 dicembre 2017 non hanno ancora adempiuto il loro totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione restano assoggettati all’obbligo di prestare servizio militare fino alla fine del 12° anno civile dopo la promozione a soldati. 3 Se presentano una domanda scritta, anche nell’anno del proscioglimento dall’obbligo di prestare servizio militare possono essere chiamati in servizio per corsi di ripetizione nonché per lavori di preparazione e licenziamento, qualora non abbiano ancora adempiuto il totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione e vi sia una necessità da parte dell’esercito. La domanda va inviata all’organo incaricato della tenuta dei controlli. |
