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Art. 100 Profili dei requisiti di esercito e protezione civile
(art. 120 cpv. 1 LM) 1 Il Cdo Istr definisce, in collaborazione con i servizi specializzati competenti, i profili dei requisiti delle singole funzioni di reclutamento dell’esercito. 2 L’Ufficio federale della protezione della popolazione definisce, in collaborazione con il Cdo Istr, i profili dei requisiti delle singole funzioni di reclutamento della protezione civile. |
