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Art. 110 Specialisti e ufficiali specialisti
1 L’obbligo di prestare servizio militare degli specialisti che sono stati incorporati prima del 1° gennaio 2018 e che secondo il nuovo diritto non sono più considerati specialisti dura sino al 31 dicembre 2022 al più tardi. 2 Gli specialisti con grado da capitano a colonnello nonché gli ufficiali specialisti che sono stati incorporati prima del 1° gennaio 2018 prestano al massimo 300 giorni di servizio d’istruzione in servizi d’istruzione delle formazioni. 3 Gli ufficiali specialisti che sono stati nominati prima del 1° gennaio 2018 e non rivestono alcuna funzione di ufficiale, possono mantenere la loro nomina fino al 31 dicembre 2022 al più tardi. |