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Art. 111 Militari in ferma continuata
1 Per i soldati e gli appuntati in ferma continuata il numero complessivo di giorni computabili di servizio d’istruzione da prestare ammonta a 300 giorni. 2 Per i sottufficiali, i sottufficiali superiori e gli ufficiali subalterni in ferma continuata che sono stati promossi prima del 31 gennaio 2017 al loro grado attuale, il numero complessivo di giorni computabili di servizio d’istruzione da prestare ammonta:
3 I militari in ferma continuata di cui ai capoversi 1 e 2 non sono più chiamati a prestare servizi d’istruzione e il loro totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione è considerato adempiuto ai sensi dell’articolo 54a LM se devono prestare ancora al massimo la percentuale indicata all’articolo 63 capoverso 2bis del numero complessivo di giorni di servizio d’istruzione da prestare computabili.140 140 Introdotto dal n. I dell’O del 16 ott. 2019, in vigore dal 1° dic. 2019 (RU 2019 3233). |