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Art. 19 Militari di truppa e sottufficiali
(art. 6 cpv. 1 lett. a, 13 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 LM) 1 L’obbligo di prestare servizio militare di soldati, appuntati, caporali, sergenti e sergenti capi che non prestano il loro servizio militare come militari in ferma continuata dura fino alla fine del decimo anno civile che segue la promozione a soldato. 2 L’obbligo di prestare servizio militare dei soldati aspiranti medici militari, farmacisti, dentisti o veterinari che non compiono la carriera nell’ambito dell’istruzione dei quadri per conseguire il grado di tenente dura fino alla fine del decimo anno civile dopo la conclusione dell’istruzione di base. 3 L’obbligo di prestare servizio militare di reclutati che sono prosciolti dall’esercito conformemente all’articolo 49 capoverso 2 LM dura fino alla fine del dodicesimo anno civile dopo il proscioglimento.39 39 Introdotto dal n. I dell’O del 16 ott. 2019 (RU 2019 3233). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022820). |