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Art. 22 Domanda
(art. 16 LM) 1 La persona obbligata a prestare servizio militare che non può conciliare con la propria coscienza il servizio militare armato, presenta al comandante di circondario una domanda per il servizio militare non armato.44 2 Per la presentazione della domanda si applicano i termini seguenti:
3 La persona che presenta una domanda deve:
4 La persona che ha presentato la sua domanda entro il termine stabilito presta servizio militare non armato e, su ordine dell’organo incaricato della tenuta dei controlli, è dispensata dal tiro obbligatorio fuori del servizio fintanto che la decisione sulla sua domanda non è passata in giudicato. 44 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022820). 45 Nuovo testo giusta l’all. 10 n. II 18 dell’O del 19 ott. 2022 sul casellario giudiziale, in vigore dal 23 gen. 2023 (RU 2022 698). 46 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022820). |