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Art. 35 Consenso in caso di sentenze penali passate in giudicato
(art. 21, 22, 23 e 113 LM) 1 Se è stata pronunciata una sentenza penale per un crimine o un delitto, il consenso a prestare servizio militare secondo l’articolo 33 è accordato:
2 Nel caso di pene e misure non menzionate al capoverso 1, il consenso a prestare servizio militare secondo l’articolo 33 è accordato:
3 A una persona la cui condanna secondo il diritto penale minorile per un crimine o un delitto è passata in giudicato, il consenso a prestare servizio militare secondo l’articolo 33 è accordato a titolo eccezionale dopo l’esame del singolo caso. 60 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022820). 61 Abrogati dal n. I dell’O del 23 nov. 2022, con effeto dal 1° gen. 2023 (RU 2022820). |