(art. 6 cpv. 1 lett. a e c LM)
1 Su richiesta possono essere attribuite (attribuzione) a una funzione conformemente alle tabelle degli effettivi regolamentari dell’esercito o assegnate all’esercito (assegnazione) senza ricoprire una funzione conformemente alle tabelle degli effettivi regolamentari le persone seguenti:
- a.
- persone che hanno una formazione o svolgono un’attività qualificata nell’ambito dell’assistenza spirituale, in un campo psicologico-pedagogico o nel servizio sociale;
- b.5
- medici che conformemente alla legge sulle professioni mediche del 23 giugno 20066 hanno ottenuto il diploma federale in medicina umana;
- c.
- persone che, a beneficio dell’esercito, dispongono di:
- 1.
- conoscenze specialistiche, in particolare nei settori della formazione, della formazione continua e della consulenza, oppure
- 2.
- conoscenze o capacità particolari nel settore delle tecnologie dell’informazione;
- d.
- persone di cui all’articolo 6 capoverso 1 lettera c LM che al momento della decisione in merito alla domanda:
- 1.
- non hanno ancora compiuto i 24 anni, si dichiarano disposte a iniziare l’istruzione militare prima del compimento del 25° anno d’età e possono adempiere il totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione entro i limiti di età dell’obbligo di prestare servizio militare, oppure
- 2.
- hanno già prestato un’istruzione militare, sempre che possano adempiere il totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione per l’ultimo grado conseguito entro i limiti di età dell’obbligo di prestare servizio militare;
- e.7
- persone che hanno prestato un servizio di promovimento della pace.
2 I richiedenti sono attribuiti o assegnati se:
- a.
- sussiste una necessità da parte dell’esercito;
- b.
- dimostrano di possedere le conoscenze specialistiche per l’esercizio della funzione prevista;
- c.
- dimostrano di possedere buone conoscenze di una lingua nazionale svizzera;
- d.8
- sono accertate le attitudini fisiche e intellettuali per la funzione prevista;
- e.9
- in caso di circostanze personali particolari secondo l’articolo 33 capoverso 2 beneficiano di un consenso; e
- f.10
- vi è il consenso del datore di lavoro.
3 Non sussiste alcun diritto a un’attribuzione o a un’assegnazione all’esercito.
4 L’Aggruppamento Difesa decide in merito alla domanda.
5 Le condizioni per le persone che intendono prestare un servizio nel Servizio della Croce Rossa sono rette dall’ordinanza del 29 settembre 200611 sul Servizio della Croce Rossa.
5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 ott. 2019, in vigore dal 1° dic. 2019 (RU 2019 3233).
6 RS 811.11
7 Introdotta dal n. I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022820).
8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022820).
9 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022820).
10 Introdotta dal n. I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022820).
11 RS 513.52