Art. 4 Condizioni e competenza
(art. 6 cpv. 1 lett. a e c LM) 1 Su richiesta possono essere attribuite (attribuzione) a una funzione conformemente alle tabelle degli effettivi regolamentari dell’esercito o assegnate all’esercito (assegnazione) senza ricoprire una funzione conformemente alle tabelle degli effettivi regolamentari le persone seguenti:
2 I richiedenti sono attribuiti o assegnati se:
3 Non sussiste alcun diritto a un’attribuzione o a un’assegnazione all’esercito. 4 L’Aggruppamento Difesa decide in merito alla domanda. 5 Le condizioni per le persone che intendono prestare un servizio nel Servizio della Croce Rossa sono rette dall’ordinanza del 29 settembre 200611 sul Servizio della Croce Rossa. 5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 ott. 2019, in vigore dal 1° dic. 2019 (RU 2019 3233). 7 Introdotta dal n. I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022820). 8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022820). 9 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022820). 10 Introdotta dal n. I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022820). |