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Art. 42 Obbligo di notificazione degli Svizzeri all’estero e delle Svizzere all’estero soggette all’obbligo di prestare servizio militare
(art. 27 cpv. 2 LM) 1 Gli Svizzeri all’estero e le Svizzere all’estero soggette all’obbligo di prestare servizio militare che hanno il luogo di lavoro in Svizzera (frontalieri) sottostanno all’obbligo di notificazione di cui all’articolo 27 capoversi 1 e 1bis LM. 2 Gli Svizzeri all’estero e le Svizzere all’estero soggette all’obbligo di prestare servizio militare che hanno il loro luogo di lavoro in Svizzera per meno di tre mesi e che in precedenza sono stati legalmente domiciliati all’estero per più di 12 mesi, non sottostanno all’obbligo di notificazione di cui all’articolo 27 capoversi 1 e 1bis LM. 3 Gli Svizzeri all’estero soggetti all’obbligo di notifica e le Svizzere all’estero soggette all’obbligo di prestare servizio militare si annunciano presso il comandante di circondario competente per il luogo di lavoro. |