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Art.43 Domanda di congedo per l’estero
(art. 27 cpv. 2 LM) 1 Le persone soggette all’obbligo di leva e le persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare che intendono soggiornare all’estero per più di dodici mesi senza interruzione sono tenute a inoltrare una domanda di congedo per l’estero al comandante di circondario. 2 Possono inoltrare una domanda di congedo per l’estero anche le persone soggette all’obbligo di leva e le persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare che, pur essendo notificate in Svizzera conformemente alle disposizioni di diritto civile, hanno tuttavia il luogo di lavoro effettivo all’estero presso un datore di lavoro senza sede in Svizzera e al cui contratto di lavoro non è applicabile alcun disciplinamento perlomeno equivalente a quanto disposto agli articoli 324a e 324bdel Codice delle obbligazioni66 in materia di continuazione del pagamento dello stipendio in caso di adempimento di obblighi legali. 3 La domanda di congedo per l’estero deve essere inoltrata per scritto al comandante di circondario al più tardi due mesi prima della data prevista per la partenza o dell’inizio del lavoro all’estero. 4 Se solo dopo l’inizio del soggiorno all’estero o l’inizio del lavoro all’estero si decide di rimanere all’estero o di svolgervi un’attività per più di dodici mesi consecutivi, entro 14 giorni dalla decisione occorre inoltrare una domanda di congedo per l’estero per il tramite della rappresentanza svizzera competente. 5 Per il personale dell’Aggruppamento Difesa in servizio comandato all’estero per oltre 12 mesi, l’ordine per il servizio comandato equivale all’autorizzazione di un congedo per l’estero rilasciata d’ufficio. |