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Art. 5 Principi
(art. 6 cpv. 2 LM)12 1Alle persone attribuite e alle persone assegnate si applicano i principi seguenti:
2 A impiegati civili della Confederazione che, in base alla rispettiva funzione civile, sono attribuiti o assegnati a una determinata funzione militare può essere conferito per la durata dell’attribuzione o dell’assegnazione il grado necessario per l’esercizio della funzione.14 3 Le persone che hanno prestato un servizio di promovimento della pace possono prestare servizio secondo i principi indicati nel capoverso 1 oppure assolvere una carriera di milizia secondo l’allegato 2.15 12 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 ott. 2019, in vigore dal 1° dic. 2019 (RU 2019 3233). 13 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 ott. 2019, in vigore dal 1° dic. 2019 (RU 2019 3233). 14 Introdotto dal n. I dell’O del 16 ott. 2019, in vigore dal 1° dic. 2019 (RU 2019 3233). 15 Introdotto dal n. I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022820). |