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Art. 50 Computo dei fine settimana e dei giorni festivi tra due servizi d’istruzione
(art. 43 cpv. 1 LM) 1 Se due servizi d’istruzione sono interrotti soltanto da un fine settimana oppure da un fine settimana preceduto o/e seguito da un giorno festivo nazionale o per un numero importante di Cantoni, tali giorni sono computati sul totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione. 2 Se nel primo servizio d’istruzione è prestato soltanto un giorno di servizio d’istruzione, non vi è alcun computo secondo il capoverso 1. |