|
Art. 53a Servizio di promovimento della pace 87
1 Alle persone che hanno prestato un servizio di promovimento della pace senza incorporazione militare precedente e la cui successiva domanda di assolvimento di una carriera di milizia secondo l’allegato 2 è stata autorizzata nel quadro di un’attribuzione o di un’assegnazione, viene computata una scuola reclute di 124 giorni di servizio sul totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione e riconosciuto il grado di soldato. 2 Ai militari che prestano servizio di promovimento della pace è computato sul totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione, per ogni anno civile in cui non hanno prestato alcun servizio d’istruzione delle formazioni a causa del servizio di promovimento della pace, il numero di giorni di servizio seguenti:
87 Introdotto dal n. I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022820). |