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Art. 56 Momento e durata della scuola reclute 93
(art. 41 cpv. 3 e 49 LM) 1 L’entrata alla scuola reclute avviene al più presto tre mesi prima e al più tardi 12 mesi dopo il reclutamento. Il Cdo Istr può, in via eccezionale, prolungare questo termine se sussiste una necessità da parte dell’esercito. 2 Le persone reclutate secondo l’articolo 12 capoverso 2 prestano la loro scuola reclute il più presto possibile, ma al più tardi 12 mesi dopo il reclutamento. Se entro la fine dell’anno successivo all’anno di reclutamento non hanno assolto con successo la scuola reclute, esse sono prosciolte dall’esercito. 3 I soldati aspiranti medici militari, farmacisti, dentisti o veterinari che non compiono l’istruzione dei quadri per conseguire il grado di tenente, prestano il resto della scuola reclute di sei settimane anche dopo il compimento del 25° anno d’età. 4 La durata delle scuole reclute è disciplinata nell’allegato 2. 93 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4925). |