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Art. 62 Numero di giorni di servizio d’istruzione in un periodo di due anni
(art. 41 cpv. 3 LM) 1 In un periodo di due anni consecutivi i militari seguenti prestano complessivamente nell’ambito dei servizi d’istruzione delle formazioni e dei servizi d’istruzione speciali dei quadri il numero massimo di giorni di servizio d’istruzione indicato qui appresso:
2 I servizi d’istruzione volontari non sono computati nel numero massimo di giorni di servizio d’istruzione da prestare in un periodo di due anni.102 101 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 ott. 2019, in vigore dal 1° dic. 2019 (RU 2019 3233). 102 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022820). |