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Art. 63
1 I militari in ferma continuata licenziati anticipatamente dopo la scuola reclute, ma prima di aver adempiuto il totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione, prestano in corsi di ripetizione i giorni di servizio d’istruzione non prestati del totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione dei militari in ferma continuata. 2 I militari in ferma continuata che per motivi medici sono licenziati da un servizio d’istruzione prima dell’adempimento del totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione possono, a loro richiesta, prestare i giorni rimanenti del totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione come militari in ferma continuata, sempre che sussista una necessità da parte dell’esercito. 2bis I militari in ferma continuata non sono più chiamati a prestare servizi d’istruzione e il loro totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione è considerato adempiuto ai sensi dell’articolo 54a LM se devono prestare ancora al massimo la percentuale indicata qui appresso del numero complessivo di giorni di servizio d’istruzione da prestare computabili secondo l’articolo 47 capoverso 1:
3 I militari in ferma continuata proposti per un avanzamento prestano i corrispondenti servizi d’istruzione come segue:
103 Introdotto dal n. I dell’O del 16 ott. 2019, in vigore dal 1° dic. 2019 (RU 2019 3233). |